(massima n. 1)
Una volta ritenuta dal giudice di primo grado la sussistenza di un comportamento commissivo colposo, la qualificazione in appello della condotta come colposamente omissiva non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilitą di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto la responsabilitą del ricorrente, garante della sicurezza, in relazione al decesso di un operaio manovratore, per avere omesso di vigilare sulla apertura di un cancelletto abusivo che consentiva l'accesso alla zona a rischio del macchinario dallo stesso pilotato, a fronte della contestazione originaria di avere disposto, invece, la realizzazione del varco, trattandosi di modalitą realizzativa all'evidenza diversa ed incompatibile con l'originaria prospettazione, rispetto alla quale il ricorrente non aveva avuto modo di dimostrare il proprio difetto di consapevolezza). (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO BOLOGNA, 05/03/2019).