(massima n. 1)
Le tariffe in relazione alle quali l'art. 1657 c.c. prevede la determinazione del corrispettivo dell'appalto in mancanza di accordo fra le parti, sono non soltanto quelle di imperio, ma anche quelle che vengono formulate, in via indicativa e derogabile, da organi o collegi, pubblici o privati, indipendentemente dalla loro approvazione ad opera dell'autoritą governativa.