(massima n. 1)
In tema di reati omissivi colposi, a carico del titolare di un'autofficina che si impegni ad esaminare un veicolo al mero fine di individuare le riparazioni necessarie e redigere un preventivo di spesa č configurabile una posizione di garanzia di fonte contrattuale dalla quale deriva l'obbligo di informare il cliente, all'atto della consegna del preventivo e della contestuale restituzione del mezzo, sui rischi connessi alla circolazione derivanti dalle riparazioni da effettuare, conosciute o ignorate per colpa da parte dell'agente. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione dell'imputato, titolare di un'autofficina, che, pur avendo rilevato un malfunzionamento dell'impianto frenante di un'autovettura e redatto un preventivo di spesa per la sua riparazione, aveva riconsegnato il veicolo senza dare avviso al committente del pericolo derivante dal guasto rilevato, che aveva cagionato il sinistro stradale con decesso del conducente).