(massima n. 1)
In tema di omicidio colposo da incidente stradale, la violazione, da parte di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti, di una specifica norma di legge dettata per la disciplina della circolazione stradale non può, di per sé, far presumere l'esistenza del nesso causale tra il suo comportamento e l'evento dannoso, che occorre sempre provare e che deve essere escluso quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato anche qualora la condotta antigiuridica non fosse stata posta in essere. (Nella specie, in relazione alla morte del conducente di uno dei veicoli determinata dalla perdita di controllo dell'autovettura e dall'improvvisa invasione dell'opposta corsia di marcia, per lo scontro con altra vettura proveniente in senso opposto, è stato ritenuto irrilevante il superamento, da parte di quest'ultima, del limite di velocità, non sussistendo nesso eziologico tra la regola cautelare violata e l'evento verificatosi)..