(massima n. 1)
Il reato progressivo, a differenza della progressione criminosa, si configura solo quando la progressione non determini la modificazione del titolo del reato e non consista nella intensificazione della medesima attivitą, ma trapassi ad un'attivitą diversa, per quanto connessa. (In applicazione del principio la Corte ha escluso la configurabilitą del reato progressivo in relazione alle condotte, sviluppatesi a distanza di poche ore, di danneggiamento mediante esplosione di due petardi e di danneggiamento seguito da incendio della medesima autovettura).(Conf. Sez. 1, n. 16209 del 1978, Rv. 140675).