(massima n. 1)
Deve ritenersi a tutti gli effetti ricompresa nella liquidazione giudiziale del prezzo d'appalto, a seguito della domanda di una delle parti di determinarne la misura ai sensi dell'articolo 1657 c.c., la maggiorazione del 15% prevista per le spese generali d'impresa. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondata la censura dell'appaltatore, secondo cui la corte di merito fosse incorsa in violazione dell'articolo 112 c.p.c., per avergli negato, contrariamente al primo giudice, la suddetta maggiorazione, nonostante le deduzioni sul punto da parte del committente fossero state in appello tardivamente prospettate).