(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., la competenza all'applicazione di misure cautelari personali nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento appartiene al giudice dell'udienza preliminare, pur dopo la modifica dell'art. 431, comma primo, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 26 della L. 16 dicembre 1999 n. 479. La previsione che il fascicolo del dibattimento sia formato nel contraddittorio fra le parti anziché mediante operazioni di cancelleria non ha, infatti, modificato il disposto dell'art. 432 cod. proc. pen., secondo il quale la trasmissione degli atti deve avvenire senza ritardo, locuzione legislativa che, se valorizza il dovere della diligenza da parte del giudice, non introduce alcuna sanzione processuale per la sua violazione. (Rigetta, Trib. lib. Napoli, 23 Maggio 2005).