(massima n. 1)
Sussiste il collegamento probatorio previsto dall'art. 371, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., che dą luogo all'incompatibilitą con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197 lett. a) cod. proc. pen., allorché vi sia anche un semplice rapporto di influenza di una prova, intesa come elemento di giudizio o di valutazione, su di un'altra prova. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non punibile a norma dell'art. 384 cod. pen. per il reato di falsa testimonianza il ricorrente che, sentito come testimone in un procedimento per oltraggio nei confronti di pubblico ufficiale, aveva confessato di aver anch'egli insultato quest'ultimo, sul rilevo che, avendo assunto la qualitą di persona indagata per un reato probatoriamente collegato, non poteva pił essere ulteriormente esaminato come teste).