(massima n. 1)
Il divieto di utilizzazione "erga omnes" delle dichiarazioni rese in assenza delle garanzie difensive da persona che sin dall'inizio doveva essere sentita in qualitą di imputato o di persona sottoposta a indagini, sancito dall'art. 63 comma 2 c.p.p., si applica anche alle dichiarazioni rese da indagato o imputato di reato connesso o collegato ai sensi dell'art. 371 comma 2, lett. b).