(massima n. 1)
L'art. 431 lett. b) c.p.p., in virtų del quale č consentito l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento degli atti irripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, rappresenta una deroga al principio dell'oralitā cui č ispirata la disciplina del processo penale e costituisce, pertanto, norma eccezionale di stretta interpretazione. Pertanto il concetto di irripetibilitā deve necessariamente coincidere con quello di impossibilitā materiale di rinnovare nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari, come nel caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi ovvero su cose o persone. Ne deriva che le relazioni di servizio della polizia giudiziaria, qualora documentino semplicemente le circostanze in cui č stata acquisita la notizia di reato, non possono considerarsi atti irripetibili, con la conseguenza che, essendo illegittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, non possono essere valutate dal giudice come fonte di prova.