(massima n. 1)
Devono considerarsi costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 cost., i d.l. iterati o reiterati, quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessitą ed urgenza, il contenuto normativo di un d.l. che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione, in quanto il d.l. iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un d.l. non conv., senza introdurre variazioni sostanziali - collide con la previsione costituzionale sia perchč altera la natura provvisoria della decretazione d'urgenza, procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione, per la conversione in legge; sia perchč toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessitą e dell'urgenza, posto che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai motivi gią posti a fondamento del primo decreto; sia perchč attenua la sanzione della perdita retroattiva di efficacia del decreto non conv., posto che il ricorso ripetuto alla reiterazione suscita nell'ordinamento l'aspettativa di consolidamento degli effetti determinati dalla decretazione d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata; sia perchč la prassi della reiterazione, tanto pił se diffusa e prolungata nel tempo, incide sugli equilibri istituzionali, alterando i caratteri della stessa forma di governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 cost.); sia, infine, perchč siffatta prassi, se diffusa e prolungata, intacca anche la certezza del diritto nei rapporti fra i diversi soggetti, per l'impossibilitą di prevedere la durata nel tempo delle norme reiterate e l'esito finale del processo di conversione, con conseguenze ancora pił gravi nei casi in cui il decreto reiterato incida nella sfera dei diritti fondamentali, nella materia penale, o sia, comunque, tale da determinare effetti irreversibili in ipotesi di mancata conversione finale.