(massima n. 1)
In tema di impugnazioni delle misure coercitive, il ricorso cosiddetto "per saltum" in cassazione può essere proposto solo avverso le ordinanze genetiche delle misure coercitive, essendo invece inammissibile con riferimento a tutti i restanti provvedimenti ad esse relativi, unicamente impugnabili, a norma dell'art. 310 cod. proc. pen., col mezzo dell'appello. (Nella specie, il ricorso riguardava ordinanza di rigetto della richiesta di revoca della misura degli arresti domiciliari) (Qualifica appello il ricorso, Gip Trib. Gela, 11 Giugno 2007).