(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento - in sede peritale - della necessitą di periodici controlli, clinici e strumentali preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica pił congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé uno stato di incompatibilitą rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai fini dell'operativitą del divieto di custodia in carcere - che richiede lo stato morboso in atto - potendo essere salvaguardate ex art. 11 L. n. 354 del 1975 (cosiddetto ord. penit.), in virtł del provvedimento del magistrato di sorveglianza atto a disporre il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti. (Rigetta, Trib. lib. Palermo, 12 Dicembre 2008).