(massima n. 1)
Il pubblico ministero č legittimato, a norma dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen., a richiedere la distruzione della documentazione relativa ad intercettazioni telefoniche non necessarie per il procedimento. (Annulla senza rinvio, G.i.p. Trib. Lecce, 19/11/2015).