(massima n. 1)
La violazione del diritto dell'imputato di farsi assistere dal proprio consulente nel corso dell'incidente probatorio integra una nullità generale a regime intermedio che, in quanto verificatasi alla presenza della parte, è da ritenersi sanata se non eccepita prima del compimento dell'atto, ovvero, se ciò non sia possibile, immediatamente dopo. (Rigetta, App. Milano, 22 Ottobre 2008).