(massima n. 1)
In tema di compensi spettanti ai periti o ai consulenti dell'Autoritą giudiziaria, con riferimento all'ipotesi di perizia o consulenza in materia di bilanci di societą, qualora l'incarico affidato consista nell'esame di pił, distinti, bilanci, la norma di cui all'art. 4 del d.P.R. n.352 del 1988 - che stabilisce la misura e le modalitą di calcolo dell'onorari - va applicata singolarmente per ogni esame compiuto su ciascun bilancio. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso avverso il provvedimento con cui il P.M., pur in presenza di numerosi bilanci di diverse societą, aveva liquidato il compenso del consulente per rapporto ai quattro incarichi conferiti e non al numero dei bilanci esaminati). (Annulla con rinvio, Trib. Napoli, 20 Agosto 2003).