(massima n. 1)
Il ricorso previsto dall'art. 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319 avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio puō essere proposto dal difensore che assiste la parte nel giudizio nel cui ambito la consulenza č stata disposta, senza necessitā di una specifica procura: il mandato "ad litem", infatti, attribuisce al difensore la facoltā di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili all'originario oggetto della causa, ivi compresa quella di verifica della correttezza della liquidazione, la quale č innegabilmente collegata alla domanda per la cui valutazione č stata disposta la consulenza.