(massima n. 1)
L'ordinanza con cui il giudice decide sulla richiesta di ricusazione del perito non č appellabile, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., ma esclusivamente ricorribile per cassazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la possibilitā di impugnare le ordinanze dibattimentali unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio č condizionata alla mancata disciplina di un autonomo strumento di impugnazione delle medesime, che per le ordinanze in materia di ricusazione č invece espressamente previsto dalla legge processuale). (Rigetta, App. Firenze, 10 dicembre 2007).