(massima n. 1)
Il mancato esame dell'imputato, anche se in precedenza ammesso dal giudice del dibattimento, non comportando alcuna limitazione alla facoltą di intervento, di assistenza e di rappresentanza dell'imputato medesimo, non integra alcuna violazione del diritto di difesa, tanto pił che in ogni momento l'imputato ha la facoltą di rendere le sue spontanee dichiarazioni. (Rigetta, Giud.pace Acireale, 8 Aprile 2003).