(massima n. 1)
La mancata assunzione dell'esame dell'imputato, che ne ha fatto richiesta, determina una nullitą assoluta ma non insanabile e, pertanto, non č pił deducibile nel giudizio d'impugnazione se la parte interessata non la eccepisce subito dopo l'assunzione dei testi di accusa, nel momento in cui l'esame deve essere eseguito.