(massima n. 1)
La disciplina legislativa risultante a seguito della sentenza della C. cost. del 2 novembre 1998 n. 361, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 513 c.p.p. nel testo introdotto dalla l. 7 agosto 1997 n. 267, nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell'accordo delle parti alla lettura, si applica l'art. 500 commi 2 bis e 4 c.p.p., si osserva anche nei giudizi in corso davanti alla Corte di cassazione. Peraltro, il recupero del contraddittorio attraverso il modulo della "capitolazione" di cui all'art. 468 c.p.p., secondo le prescrizioni dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, deve avvenire mediante lo strumento dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e ciò solo nel caso di un'esplicita richiesta di parte, trovando altrimenti applicazione le regole di assunzione - ma non le regole di giudizio, in quanto irrimediabilmente colpite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale - stabilite dall'art. 513 nel testo anteriore alla "novella" introdotta con la l. n. 267 del 1997 cit.