(massima n. 1)
Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilitą di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento č strettamente collegata all'osservanza delle formalitą di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.