(massima n. 1)
La trasmissione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento perchč proceda nei confronti del testimone sospettato di falsitą o reticenza e del testimone renitente non costituisce una condizione di procedibilitą dell'azione penale per il reato di falsa testimonianza. (Rigetta, App. Salerno, 17/06/2010).