(massima n. 1)
In tema di esame testimoniale non integra alcuna nullitą, risolvendosi in una mera irregolaritą, l'omesso avvertimento del giudice al teste sospettato di falsitą o reticenza circa le responsabilitą previste dalla legge penale. (Dichiara inammissibile, Giud.pace Mestre, 11 febbraio 2010).