(massima n. 1)
In tema di riconoscimento della sentenza penale straniera "per gli effetti civili", l'art. 12 cod. pen. si applica sia ai casi in cui rilevi l'esecuzione delle disposizioni civili della sentenza, sia a quelli in cui sia richiesta l'utilizzazione della sentenza in autonomo giudizio civile in Italia per ottenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero agli "altri effetti civili", comprendendo tale espressione tutti gli altri effetti di tipo strettamente privatistico, inclusi l'utilizzo probatorio nel procedimento civile della sentenza irrevocabile di condanna emessa all'estero. (In motivazione, la Corte ha precisato che esula dal giudizio di riconoscimento la verifica della concreta efficacia della sentenza nel giudizio civile, occorrendo un mero vaglio di "idoneitą" del titolo straniero ad essere utilizzato a fini civili nel nostro ordinamento, non essendo neppure richiesta l'esistenza di un procedimento in corso). (Rigetta, CORTE APPELLO CAGLIARI, 09/05/2019).