(massima n. 1)
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, č sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, che, seppur privo dei requisiti di idoneitą e inequivocitą richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia e quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di furto di valori contenuti in una cassaforte in Svizzera, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento della giurisdizione italiana per essersi verificata, in Italia, la predisposizione dei mezzi atti a scassinare la cassaforte).