(massima n. 1)
Non integra un errore di fatto che esclude la colpevolezza ex art. 47 cod. pen., ma un errore di diritto, irrilevante ai sensi dell'art. 5 cod. pen., salva l'ignoranza inevitabile, la convinzione di aver commesso il fatto per interrompere un altrui comportamento ritenuto erroneamente illecito.