(massima n. 1)
La celebrazione del giudizio di appello con rito camerale, fuori dai casi previsti dall'art. 599 cod. proc. pen., determina una nullitą relativa soggetta ai limiti di deducibilitą di cui all'art. 182 cod. proc. pen. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 06/12/2013).