(massima n. 1)
Le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacitą processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacitą sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. pen. (Rigetta, App. Reggio Calabria, 31/10/2008).