(massima n. 1)
La sottoscrizione della querela costituisce, ai sensi dell'art. 337, comma primo, cod. proc. pen., requisito essenziale per la sua validità; a tal fine, il segno della croce non può considerarsi una firma o una sottoscrizione nè può ricollegarsi ad alcun effetto giuridico, salva l'ipotesi di colui che non sia in grado di scrivere ed, in tal caso, il pubblico ufficiale al quale l'atto sia presentato per iscritto o oralmente, accertata l'identità della persona, deve farne apposita annotazione. Ne deriva l'invalidità della querela che contenga l'indicazione del segno della croce cui faccia seguito un verbale privo della sottoscrizione del ratificante, in quanto, in relazione al segno di croce apposto in calce al verbale di ratifica, il pubblico ufficiale ricevente non operi la certificazione di cui all'art. 110, comma terzo, cod. proc. pen. e neppure provveda a controfirmare, siglare o timbrare l'atto contenente l'istanza punitiva, in guisa da non essere certo il collegamento con l'atto di ratifica.