(massima n. 1)
Nel caso in cui lo stato di mente dell'imputato appaia tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico e sia del pari necessario mantenere nei suoi confronti la custodia cautelare, il giudice ordina, ai sensi dell'art. 73 c.p.p., comma terzo, che la misura sia eseguita nelle forme di cui all'art. 286 c.p.p., mediante il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i necessari provvedimenti per prevenire il pericolo di fuga ovvero, in alternativa, può disporre l'assegnazione dell'imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici (art. 111, comma quinto, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 - Regolamento sull'ordinamento penitenziario), ma in nessun caso l'imputato può essere assegnato ad un ospedale psichiatrico giudiziario, tipica misura di sicurezza.