(massima n. 1)
Allorché, sulla base di certificato di morte, riferito a persona omonima del ricorrente, la Corte di Cassazione abbia annullato senza rinvio la sentenza impugnata, il successivo accertamento dell'esistenza in vita dell'imputato non può determinare né la rettificazione della sentenza ai sensi dell'art. 130 c.p.p. - essendo intervenuto l'annullamento sulla base di un certificato di morte allegato agli atti, quantunque riferito a persona diversa né l'avvio della procedura di correzione dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. stesso, non essendo quest'ultima consentita per le sentenze di annullamento, ma dà luogo all'attivazione della procedura prevista nel precedente art. 69 c.p.p., comma secondo, con la conseguente trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica competente per l'eventuale esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona.