(massima n. 1)
L'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte del giudice della ricusazione č conseguente a una valutazione largamente discrezionale, senza costrizione di parametri riferiti alla pretestuositą o alla manifesta infondatezza della dichiarazione di ricusazione, ed č accompagnata da breve cenno motivazionale che fornisce sufficiente giustificazione della determinazione sanzionatoria (nel suo richiamo al contenuto del provvedimento e delle ragioni esposte per la reiezione dell'istanza). (Dichiara inammissibile, App. Lecce, 13/05/2009).