(massima n. 1)
In tema di capacitą del giudice, non dą luogo alla nullitą prevista dall'art. 178 lett. a) c.p.p. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33 comma 2 c.p.p. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacitą del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anzichč dal presidente del tribunale).