(massima n. 1)
Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata già accolta, non può concorrere alla pronuncia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilità di sostituzione dello stesso, il procedimento è rimesso ad altro giudice, configurandosi in tal caso un vizio di capacità del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestà giurisdizionale nel processo. Per l'inosservanza del divieto la sanzione è quella della nullità di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, del provvedimento di rimessione del procedimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilità di composizione e funzionamento dell'organo collegiale, pure attraverso gli istituti della supplenza e dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento sono di necessità riservati al presidente o al giudice con funzioni di presidente pro tempore del tribunale remittente).