(massima n. 1)
Il giudice militare astenuto, la cui dichiarazione sia stata giā accolta, non puō concorrere alla pronuncia del provvedimento declinatorio della competenza, con il quale, accertata l'impossibilitā di sostituzione dello stesso, il procedimento č rimesso ad altro giudice, configurandosi in tal caso un vizio di capacitā del giudice astenuto, derivante da sopravvenuta carenza di potestā giurisdizionale nel processo. Per l'inosservanza del divieto la sanzione č quella della nullitā di ordine generale e assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimitā, del provvedimento di rimessione del procedimento. (Nell'enunciare il predetto principio, la S.C. ha avuto modo di rilevare che, nell'ipotesi di assoluta e persistente impossibilitā di composizione e funzionamento dell'organo collegiale, pure attraverso gli istituti della supplenza e dell'applicazione operanti nell'ordinamento giudiziario militare, la constatazione del fenomeno e il conseguente provvedimento di rimessione del procedimento sono di necessitā riservati al presidente o al giudice con funzioni di presidente pro tempore del tribunale remittente).