(massima n. 1)
In tema di riciclaggio di denaro tramite movimentazione trasfrontaliera di valuta, il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui si č realizzato il trasporto con modalitā dissimulatorie, idonee ad ostacolare la rilevazione del transito ad opera delle autoritā preposte ai valichi di confine e, conseguentemente, la provenienza illecita di tali provviste. (Fattispecie in cui il luogo di consumazione del reato č stato individuato in quello di materiale introduzione in Italia di denaro di provenienza illecita, occultato nel doppio fondo di autovetture, attraverso i valichi frontalieri con la Svizzera, anche se poi consegnato in plurimi e distinti luoghi del territorio nazionale). (Dichiara competenza, GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE MILANO, 20/04/2021).