(massima n. 1)
La facoltà del locatario di cosa produttiva, a norma dell'art. 1620 c.c., di prendere ogni iniziativa idonea ad incrementare il reddito della cosa medesima non può tradursi in obblighi a carico del locatore, e, pertanto, non può di per sé costituire titolo per pretendere da quest'ultimo indennizzi per migliorie effettuate in attuazione di dette iniziative.