(massima n. 1)
In tema di connessione teleologica ex art. 12, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la competenza per territorio, nel caso in cui il reato connesso pił grave, o quello di pari gravitą anteriormente commesso sia a sua volta connesso con altro pił grave, o di pari gravitą ma ancor prima commesso, va individuata in capo al giudice competente per quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, cod. proc. pen., anche rispetto all'ulteriore reato soltanto al primo connesso. (Fattispecie in cui il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 ascritto al ricorrente, di competenza del Tribunale di Milano, era connesso con quello, ascritto ad altri, di cui all'art. 8 dello stesso decreto, di competenza del Tribunale di Monza, a sua volta connesso con il reato di bancarotta fraudolenta, cui il ricorrente era estraneo, di competenza del Tribunale di Como, che la Corte ha individuato quale giudice territorialmente competente a conoscere di tutti i reati). (Rigetta, TRIB. LIBERTA' COMO, 31/10/2019).