(massima n. 1)
Le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualitą quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuitą, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 04/06/2019).