(massima n. 1)
In tema di delitti contro la famiglia, ai fini della determinazione della responsabilitą genitoriale, il cui esercizio deve essere impedito perché sia configurabile il reato di sottrazione di un minore, deve farsi riferimento ai principi sanciti dalla Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, ratificata e resa esecutiva con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, che all'art. 3 individua la legge applicabile in quella del luogo ove il minore ha la sua abituale residenza immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato rientro, non rilevando, in tale ipotesi, l'art. 36 della legge 31 maggio 1995 n. 2018, che invece determina la legge applicabile nei rapporti privati tra genitore e figli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto applicabile la legge italiana, ravvisando il reato di cui all'art. 574 cod. pen., in relazione alla condotta di sottrazione di minori residenti in Italia alla madre da parte del padre che li aveva trasferiti all'estero senza il consenso del coniuge). (Rigetta, CORTE APPELLO BOLOGNA, 13/03/2019).