(massima n. 1)
La declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado, ai sensi dell'art. 23 cod. proc. pen., presuppone che la relativa questione, sia stata, se il procedimento preveda l'udienza preliminare, tempestivamente sollevata in essa e riproposta nei termini di cui all'art. 491, comma 1, cod. proc. pen. oppure, se non č prevista l'udienza preliminare, sia stata proposta per la prima volta nella fase degli atti preliminari al dibattimento. (Annulla con rinvio, CORTE APPELLO MILANO, 11/06/2018).