(massima n. 1)
La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma 1, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso pił grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente pił grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato pił grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi 2 e 3, cod. proc. pen.. (Dichiara competenza, TRIBUNALE PALERMO, 11/02/2019).