(massima n. 1)
In tema di reato di emissione di più fatture per operazioni inesistenti relative a periodi di imposta diversi, la competenza per territorio si determina sulla base dei criteri dettati dall'art.8 cod. proc. pen., cui rimanda anzitutto l'art.18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000 e, solo ove ciò non sia possibile, sulla base del luogo di accertamento del reato quale criterio sussidiario, da ciò derivando che, in caso di reati connessi, anche a fronte della assenza, nel d.lgs. cit., di una specifica disciplina sul punto, la competenza per territorio si determina sulla base della disciplina dell'art. 16 cod. proc. pen.. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 28/11/2016).