(massima n. 1)
La richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia di cui all'art. 21, comma 1, cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non si configura come una delle verifiche alle quali č tenuto "ex officio" il giudice investito della decisione sul patteggiamento. (In motivazione, la Corte ha precisato che la preclusione non opera nel caso in cui la richiesta di patteggiamento sia stata rigettata). (Conf., altresė, Sez. 6, n. 7903 del 1992, Rv. 191093-01). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PORDENONE, 02/10/2018).