(massima n. 1)
Non può costituire motivo di ricorso per cassazione la violazione delle regole di competenza territoriale da parte del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare, se detta violazione, non sia stata dedotta nel giudizio di riesame, essendo precluso al giudice di legittimità di decidere su violazioni di legge, non rilevabili d'ufficio, i cui presupposti di fatto non siano già stati esaminati dai giudici di merito. (Dichiara inammissibile, Trib. Milano, 10/10/2017).