(massima n. 1)
Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la qualità di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare (nella specie, di società cooperativa svolgente attività d'impresa) accertata con la sentenza dichiarativa di fallimento. (Rigetta, App. Lecce s.d. Taranto, 25 Settembre 2008).