(massima n. 1)
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il comandante della nave, in forza della disposizione di cui all'art. 295 c.n. (che a lui attribuisce in modo esclusivo la direzione della manovra e della navigazione) e sulla base dei principi generali in materia di tutela del lavoro, è responsabile dei danni occorsi agli addetti alle operazioni di carico e scarico. L'osservanza delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro può essere delegata dal comandante solo ad un membro dell'equipaggio con competenze specifiche. Ne consegue che, finché il comandante conserva la sua qualità, non può l'armatore esonerarlo dalle suddette responsabilità, trasferendo ad altri i compiti istituzionalmente rientranti nelle sue competenze, ma soltanto aggiungere in capo ad altri soggetti la responsabilità dell'osservanza della normativa prevenzionale.