(massima n. 1)
Le attività di "ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica" che l'art. 3, comma 1, L. 20 giugno 2003, n. 140, riferisce all'ambito di applicazione dell'art. 68, comma 1, Cost., non rappresentano, di per sé, un'ipotesi di indebito allargamento della garanzia parlamentare dell'insindacabilità apprestata dalla norma costituzionale, proprio perché esse, anche se non manifestate in atti "tipizzati", debbono comunque, secondo la previsione legislativa ed in conformità con il dettato costituzionale, risultare in connessione con l'esercizio di funzioni parlamentari. È appunto questo "nesso" il presiedo delle prerogative parlamentari e, insieme, del principio di eguaglianza e dei diritti fondamentali dei terzi lesi.