(massima n. 1)
In tema di reati consumati in acque internazionali, per i quali vi sia un rapporto di connessione con reati commessi nel mare territoriale, il diritto di inseguimento e il principio della cosiddetta "presenza costruttiva" consentono - in virtł dell'art. 23 della "Convenzione di Ginevra sull'alto mare del 29 aprile 1958", ratificata con legge 8 dicembre 1961, n. 1658 - di inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi dello Stato rivierasco, purchč l'inseguimento stesso sia iniziato nel mare territoriale, o nella zona contigua, e sia proseguito ininterrottamente nelle acque internazionali, fino all'intercettamento dell'imbarcazione inseguita. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la giurisdizione dell'autoritą giudiziaria italiana in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, rilevando che l'inseguimento di una motonave turca utilizzata per il trasporto dei cittadini extracomunitari č avvenuto oltre lo spazio delle acque territoriali, e che la Turchia, quale Stato di bandiera della predetta motonave, non ha mai aderito alla Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689). (Annulla senza rinvio, App. Reggio Calabria, 01/07/2009)