(massima n. 1)
In tema di diffamazione commessa da membro del Parlamento europeo, la valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'immunitą a questi riservata rientra nella competenza esclusiva del giudice nazionale che č chiamato a verificare, specificatamente ed in concreto, la sussistenza del nesso diretto ed evidente tra l'opinione espressa, cioč le dichiarazioni ritenute diffamatorie, e le funzioni ricoperte, posto che la decisione di difesa dell'immunitą - a norma dell'art. 6 del Regolamento interno del Parlamento europeo - costituisce un parere sprovvisto di effetto vincolante nei confronti del giudice nazionale. (Cfr. sentenze Corte di Giustizia, 21 ottobre 2008, in C-200/07, Marra, e Corte di Giustizia, 6 settembre 2011, in C-163/10, Petriciello, nonchč ordinanza Corte costituzionale n. 174 del 2010). (Annulla con rinvio, G.i.p. Trib. Salerno, 20/12/2012)